Costituzione Principato di Shedingeh

Micronation

Art. 1) Il principato di Shedingeh è un principiato virtuale con sede nell’isola omonima (comunemente chiamata Pelagosa) con governo in esilio in Piemonte (Italia);[1]

Art. 2) I Cittadini virtuali del Principato dovranno rispettare le leggi delle Nazioni in cui vivono e dove hanno realmente cittadinanza;

Art. 3) Le leggi e i regolamenti promulgati dal Principato non potranno mai essere in conflitto con le leggi della reale Nazione di appartenenza;

Art. 4) Il governo del Principato è retto dal Principe Regnante (d’ora in poi chiamato Regnante) che promuove e legifera nei limiti della Costituzione e dell’Alto Consiglio del Principato (d’ora in poi chiamato Alto Consiglio). Solo in caso di necessità urgente potrà emanare autonomamente un Decreto Legge che dovrà comunque essere ratificato entro 30 giorni dall’Alto Consiglio prima di diventare definitivamente legge, in caso contrario decade.;[2]

Art. 5) L’Alto Consiglio è composto dal coniuge del Principe Regnante e dai suoi figli. Una volta che un membro è entrato in carica, farà parte dell’Alto Consiglio a vita, tranne in caso di dimissioni;[3]

Art. 6) Le funzioni dell’Alto Consiglio sono:

  1. Presentare al Regnante proposte di Leggi e Regolamenti;
  2. In caso di unanimità dei suoi componenti bloccare le leggi proposte da Regnante;
  3. Ratificare i Decreti Legge entro 30 giorni (con maggioranza relativa) dalla loro emissione;[4]

Art. 7) Le funzioni di Magistratura competono al Regnante, il quale emette sentenza dopo aver sentito le parti offese ed eventualmente il loro Legale;

Art. 8) Il Regnante, con parere unanime dell’Alto Consiglio, potrà accettare cittadinanza virtuale di un eventuale cittadino di altra Nazione. Anche in caso di accettazione della cittadinanza virtuale, il nuovo cittadino dovrà rispettare le leggi della sua reale Nazione perché continua ad essere un suo cittadino;

Art. 9) Il Regnante, con parere unanime dell’Alto Consiglio, potrà emettere titoli nobiliari a cittadini virtuali meritevoli, tali titoli non hanno valore nel mondo reale;

Art. 10) Il Regnante potrà creare ordini e conferire onorificenze. Tali ordini ed onorificenze avranno valore solo all’interno del Principato e dovranno essere promulgata con legge apposita;[5]

Art. 11) I membri dell’Alto Consiglio potranno creare ordini e conferire onorificenze. Tali ordini ed onorificenze avranno valore solo all’interno del Principato e dovranno essere promulgate con legge apposita;[6]

Art. 12) In caso di morte del Regnante o sua abdicazione, la linea di successione è cosi composta in ordine da a) a d) e riferita ai cittadini del Principato: a) i suoi figli in ordine di nascita; b) i suoi nipoti in ordine di nascita; c) i suoi fratelli o sorella in ordine di nascita; d) un cittadino del Principato  democraticamente eletto ossia con la maggioranza dei voti;[7]

Art. 13) Il Santo Patrono del Principato è San Giovanni;

Art. 14) La festa Nazionale si svolgerà il 24 Giugno di ogni anno;

Art. 15) E’ costituita tra la famiglia Regnante la Reale Confraternita di San Luca;

Art. 16) La presente Costituzione potrà essere variata o ampliata con voto unanime del Regnate e dell’Alto Consiglio;

Art. 17) La capitale del Regno è Shenland;[8]

Art. 18) I valori del Principato sono lealtà, famiglia, onore e solidarietà;

Art. 19) La bandiera del Principato è composta da 3 bande verticali di colore blu, bianco, e blu. All’interno delle due bande blu è presente una croce cattolica, nella banda bianca uno scudo diviso in 3 parti: una “S” aristocratica, dalla stilizzazione del villaggio di Shenland e dal castello dei Regnanti. Lo stemma del Principato è formato da un mantello di ermellino incoronato ed al suo interno lo scudo presente nella bandiera sopra descritto, con ai lati due tridenti ed al fondo delle onde del mare;[9]

Art. 20) La religione ufficiale del Principato è la religione Cattolica ma ogni religione è accettata senza discriminazione di culto;

Art. 21) La moneta virtuale ufficiale è lo Schencoin, con controvalore 1 Schencoin = 1 Euro. La moneta complementare è l’Euro.


[1] Modificato in base alla Legge n.ro 8 del 23/03/2021, Legge n.ro 12 del 21/04/2021, Legge n.ro 25 del 07/05/2023

[2] Modificato in base alla Legge n.ro 1 del 16/02/2021

[3] Modificato in base alla Legge n.ro 25 del 07/05/2023

[4] Modificato in base alla Legge n.ro 1 del 16/02/2021

[5] Modificato in base alla Legge n.ro 25 del 07/05/2023

[6] Modificato in base alla Legge n.ro 25 del 07/05/2023

[7] Modificato in base alla Legge n.ro 25 del 07/05/2023

[8] Modificato in base alla Legge n.ro 12 del 21/04/2021

[9] Modificato in base alla Legge n.ro 8 del 23/03/2021 e Legge n.ro 12 del 21/04/2021